(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15
                         del 12 aprile 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1.
    1. Il decorso dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo
1995, n. 39, (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici
di  competenza  regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti
nominati),  modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42, e'
sospeso  dal  1o agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione.