(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decorso dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42, e' sospeso dal 1o agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.